Art. 16.
(Direttore dell'AISE e sue competenze).

      1. Il direttore dell'AISE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISE sotto il profilo tecnico-operativo. A tale fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità il direttore:

          a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi situati all'estero, dandone preventiva comunicazione al Ministro della difesa e al direttore esecutivo;

          b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISE;

          c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate;

          d) mantiene i rapporti con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il direttore esecutivo;

          e) invia tempestivamente al direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dell'AISE, al fine di portarli a conoscenza del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza;

          f) garantisce la corretta esecuzione del piano dell'attività;

 

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          g) propone al Ministro della difesa la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

          h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

          i) riferisce costantemente al Ministro della difesa sull'attività svolta dall'AISE e presenta al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, tramite il direttore esecutivo, e al Ministro della difesa, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISE.

      2. Il direttore dell'AISE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.