1. Il direttore dell'AISE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISE sotto il profilo tecnico-operativo. A tale fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità il direttore:
a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi situati all'estero, dandone preventiva comunicazione al Ministro della difesa e al direttore esecutivo;
b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISE;
c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate;
d) mantiene i rapporti con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il direttore esecutivo;
e) invia tempestivamente al direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dell'AISE, al fine di portarli a conoscenza del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza;
f) garantisce la corretta esecuzione del piano dell'attività;
g) propone al Ministro della difesa la nomina del vice direttore e dei capi reparto;
h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);
i) riferisce costantemente al Ministro della difesa sull'attività svolta dall'AISE e presenta al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, tramite il direttore esecutivo, e al Ministro della difesa, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISE.
2. Il direttore dell'AISE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.